I nostri smartphone, oltre ad essere strumenti oramai indispensabili, sono pieni dei nostri dati sensibili. Al loro interno si trova infatti potenzialmente tutto ciò che ci riguarda, da conversazioni private a prenotazioni dei viaggi, da foto dei propri cari ad informazioni su conti correnti bancari.
Proprio per questo motivo, sempre più frequentemente capita che in fase di indagini preliminari venga disposto il sequestro del telefono per acquisire possibili dati investigativi.
Per lo stesso motivo però tale mezzo di ricerca della prova risulta particolarmente invasivo, potendosi nel telefono trovare informazioni che nulla hanno a che vedere con le indagini.
Preso atto di tali aspetti, sulla spinta della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023, è stato approvato in Senato un DDL disciplinante la materia. Si è in attesa della eventuale approvazione definitiva dello stesso per un apposito ed approfondito contributo.
Nelle more della approvazione del DDL 806/2023 si sono comunque affermate delle peculiarità caratterizzanti tale mezzo di ricerca della prova.
Da ultimo, con la sentenza sez. VI, sentenza 15 febbraio 2024 – 24 aprile 2024 n. 17312 la Cassazione ha evidenziato alcune particolarità del sequestro probatorio dello smartphone, evidenziando alcuni aspetti connessi alle informazioni sensibili in esso contenute.
In primo luogo si evidenzia come in presenza di un sequestro probatorio di un telefono cellulare restituito in seguito alla estrazione di copia forense resta l’interesse a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro; ciò proprio perché lo smartphone è un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.
Il presupposto delle informazioni personali e riservate ha una ulteriore ricaduta, anche più importante.
La Cassazione infatti ribadisce come “deve ritenersi illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione”.
A tal fine, prosegue la sentenza, per poter valutare la proporzionalità della misura, il pubblico ministero nel decreto di sequestro probatorio deve illustrare: “a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti”.
I nostri smartphone, oltre ad essere strumenti oramai indispensabili, sono pieni dei nostri dati sensibili. Al loro interno si trova infatti potenzialmente tutto ciò che ci riguarda, da conversazioni private a prenotazioni dei viaggi, da foto dei propri cari ad informazioni su conti correnti bancari.
Proprio per questo motivo, sempre più frequentemente capita che in fase di indagini preliminari venga disposto il sequestro del telefono per acquisire possibili dati investigativi.
Per lo stesso motivo però tale mezzo di ricerca della prova risulta particolarmente invasivo, potendosi nel telefono trovare informazioni che nulla hanno a che vedere con le indagini.
Preso atto di tali aspetti, sulla spinta della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023, è stato approvato in Senato un DDL disciplinante la materia. Si è in attesa della eventuale approvazione definitiva dello stesso per un apposito ed approfondito contributo.
Nelle more della approvazione del DDL 806/2023 si sono comunque affermate delle peculiarità caratterizzanti tale mezzo di ricerca della prova.
Da ultimo, con la sentenza sez. VI, sentenza 15 febbraio 2024 – 24 aprile 2024 n. 17312 la Cassazione ha evidenziato alcune particolarità del sequestro probatorio dello smartphone, evidenziando alcuni aspetti connessi alle informazioni sensibili in esso contenute.
In primo luogo si evidenzia come in presenza di un sequestro probatorio di un telefono cellulare restituito in seguito alla estrazione di copia forense resta l’interesse a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro; ciò proprio perché lo smartphone è un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate.
Il presupposto delle informazioni personali e riservate ha una ulteriore ricaduta, anche più importante.
La Cassazione infatti ribadisce come “deve ritenersi illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione”.
A tal fine, prosegue la sentenza, per poter valutare la proporzionalità della misura, il pubblico ministero nel decreto di sequestro probatorio deve illustrare: “a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti”.
Per ulteriori richieste od approfondimenti puoi contattare lo studio legale dell’avv. Giovanni Carlo Angelini de Miccolis: https://www.penalistademiccolis.it/contatti/





