Come funziona il processo penale in Italia

Come funziona il processo penale in Italia

Nel processo penale l’imputato è il vero protagonista del processo penale. Spesso quindi capita di dover spiegare ai propri clienti quali sono le fasi che contraddistinguono tale processo penale così da far comprendere loro lo sviluppo e le strategie più opportune. 

Da questa costante esigenza nasce l’idea di spiegare, in sintesi, come funzione e quali sono le fasi del processo penale. Prima di farlo delle opportune precisazioni: formalmente il processo penale è sempre identico ma nei fatti alcune regole, sia riguardo ai tempi che alle fasi, cambiano quando il soggetto è sottoposto a misura cautelare ovvero quando il processo abbia ad oggetto reati di criminalità organizzata. In questo articolo non tratterò questi casi, così come non verranno analizzati nel dettaglio i riti alternativi, così come non viene analizzato il processo davanti al Giudice di Pace, caratterizzato da fasi e dinamiche che in parte lo differenziano dal processo ordinario. 

La lettura è inoltre destinata ad un pubblico non tecnico, di qui la scelta di non affrontate il tema delle tante delle scelte che, durante il procedimento ed il processo, il difensore è chiamato a fare, (quali ad esempio le questioni preliminare o quelle di nullità od inutilizzabilità). 

  • Come nasce un procedimento penale – La fase delle indagini preliminari

Il procedimento penale nasce con una comunicazione di notizia di reato (detta CNR) e la conseguente iscrizione di tale reato ad opera del pubblico ministero in un apposito  registro.  

La CNR può consistere in una denuncia o in una querela da parte di un privato così come in una attività investigativa della polizia giudiziaria. A seconda del fatto che il possibile autore del reato sia già individuato inoltre l’iscrizione avverrà nel registro noto o ignoti. 

Successivamente a tale iscrizione il Pubblico Ministero (ossia il cosiddetto PM) ha sei mesi (prorogabili con apposita richiesta) per fare le indagini ed  una volta raccolto il materiale investigativo ha fondamentalmente quattro opzioni: chiedere l’archiviazione se ritiene non ci siano elementi per una ragionevole previsione di condanna o al contrario, qualora ritenga sussistenti tali elementi potrà: emettere un avviso di conclusione delle indagini preliminari od attivare i riti alternativi del decreto penale di condanna o del giudizio immediato. 

  • La conclusione delle indagini preliminari 

Per necessità di sintesi, analizziamo solo le ipotesi della richiesta di archiviazione ed avviso di conclusione indagini preliminari, analizzando per prima l’ipotesi della richiesta di archiviazione. 

Se ne ha fatto richiesta o se il titolo di reato prevede che debba obbligatoriamente essere avvisata il Pubblico Ministero provvede alla notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa la quale avrà 20 giorni per proporre opposizione. A seguito di tale atto il Giudice per le Indagini Preliminari predisporrà udienza di opposizione ad archiviazione. 

In assenza di opposizione il G.I.P. è comunque chiamato a vagliare la correttezza della richiesta di archiviazione ma non è obbligato a predisporre udienza camerale. 

Ne deriva che il G.I.P. quindi dovrà in ogni caso decidere se archiviare il procedimento, o se al contrario indicare al Pubblico Ministero nuove indagini ovvero ancora disporre l’imputazione coatta, così obbligando il Pubblico Ministero ad esercitare l’azione penale. 

In caso di avviso di conclusione delle indagini preliminari invece il Pubblico Ministero dà all’indagato un termine di 20 giorni per presentare memorie o richiesta di interrogatorio. L’indagato non ha alcun obbligo né di presentare memorie né di chiedere di essere interrogato ed il PM, se richiesto dall’indagato, ha l’obbligo di disporre interrogatorio ma non di analizzarne criticamente il contenuto. 

  • L’inizio della fase processuale e l’assunzione della qualità di imputato 

Solitamente, dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero esercita l’azione penale, ed è da qui in poi che l’indagato assume la veste di imputato. 

A seconda della gravità del reato cambia sia la competenza del Tribunale che il tipo di esercizio della azione penale, ossia verrà, per i reati più gravi,  richiesta la fissazione della udienza preliminare e per i meno gravi  la citazione per la udienza predibattimentale. 

Analizziamo prima l’udienza preliminare. 

Si tratta di un primo snodo importante sia per la persona offesa che dovrà o vorrà costituirsi parte civile sia per l’imputato, il quale compirà assieme al suo difensore una scelta fondamentale: chiedere il rito alternativo (abbreviato o patteggiamento, di cui si tratterrà in separato articolo) o procedere con il rito ordinario. 

Con il rito ordinario il Pubblico Ministero solitamente chiede il rinvio a giudizio e l’imputato la sentenza di non luogo a procedere che viene emessa nel caso in cui sussista una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. 

Nelle intenzioni del legislatore questa udienza avrebbe dovuto svolgere un ruolo di filtro, facendo approdare alla fase dibattimentali relativamente pochi processi. Nella realtà dei fatti ciò non è avvenuto, sia perché statisticamente i riti alternativi sono stati almeno in passato utilizzati meno del previsto sia perché la sentenza di non luogo a procedere è stata storicamente raramente emessa. 

Non è possibile in tale sede analizzare i motivi del sostanziale fallimento della udienza preliminare, si evidenzia però che la cosiddetta “riforma Cartabia” si è posta l’obiettivo di potenziare la funzione di filtro di tale udienza, obiettivo in parte raggiunto soprattutto però grazie ulteriori incentivi alla scelta dei riti alternativi, rimanendo quella della sentenza di non luogo a procedere una strada percorsa ancora troppo poco. 

La riforma Cartabia ha, per i processi con citazione diretta, introdotto invece l’udienza predibattimentale, che ha – sinteticamente – lo scopo di duplicare il meccanismo della udienza preliminare per i procedimenti con citazione diretta. 

  • La fase dibattimentale e la sentenza

Qualora il processo non si concluda nella fase della udienza preliminare o predibattimentale inizia la fase dibattimentale, ossia quella con audizione dei testimoni, le cui liste dovranno essere presentate dalle parti sette giorni prima (interi e liberi) della prima udienza. 

Nell’ordine andranno sentiti i testimoni e consulenti tecnici a carico (ossia del Pubblico Ministero e della Parte civile qualora costituita), l’imputato ed infine i testimoni e consulenti tecnici a discarico, ossia quelli dell’imputato. 

Si tratta di una fase estremamente impegnativa sia dal punto di vista tecnico che pratico. 

Infatti l’audizione dei testimoni nel processo penale richiede un grande (e spesso sottovalutato) tecnicismo circa le modalità con le quali è possibile formulare le domande od opporsi alle domande di controparte, ma non solo. 

In tale fase occorre anche esperienza e prontezza di spirito in quanto l’andamento di un esame testimoniale talvolta è in linea di massima prevedibile, altre volte no. Ciò richiede quindi capacità di scegliere al momento quali domanda fare o non fare, quale argomento introdurre o non introdurre, occorre essere chirurgici e non dispersivi nelle domande e nei temi ed in determinati rari casi occorre anche sgomitare con chi non lascia spazio alle domande della difesa. 

È sul materiale acquisito in questa fase che poi il Tribunale emetterà la sentenza di condanna o di assoluzione. 

Questo brevissima e non esaustiva sintesi è già sufficiente a comprendere come  il processo penale può essere complesso e difficile da gestire. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o assistenza legale, ti invito a contattarmi tramite l’apposito form o ai recapiti che trovi all’indirizzo https://www.penalistademiccolis.it/contatti/ 

Se credi che un professionista ti costi troppo è perché non hai idea di quanto ti costerà alla fine un incompetente