Che cosa si intende per reati dolosi o colposi?
Quando si parla di reati, spesso si sente dire che gli stessi possono essere dolosi o colposi. Ma cosa significa questa distinzione? In estrema sintesi, riguarda la volontà dell’autore di commettere il fatto illecito. Vediamo in cosa consiste questa differenza e quali sono le conseguenze sul piano della responsabilità penale.
Il reato doloso: l’intenzione di violare la legge
La definizione di reato doloso è data dall’art. 43 del codice penale secondo il quale un delitto è definito doloso, o secondo l’intenzione, quando l’autore ha la coscienza e la volontà di compiere un’azione che viola la legge ovvero quando l’evento dannoso o pericoloso previsto dalla legge per l’esistenza di un reato è voluto. In altre parole, l’autore della condotta sa che il suo comportamento è illecito e lo vuole realizzare.
Per integrarsi il reato può essere richiesto a seconda dei casi il dolo generico od il dolo specifico. Il dolo generico è la semplice volontà di compiere il fatto illecito, mentre con il dolo specifico si richiede non solo che l’autore voglia con coscienza e volontà compiere una condotta, ma altresì che voglia realizzare un evento od un fine ulteriore o ben specificato. Generalmente in questi casi nella norma viene riportata la frase “al fine di” od “allo scopo di”.
Vi sono poi reati in cui si chiede una gradazione particolare di dolo, come ad esempio nel caso della calunnia, laddove giurisprudenza e dottrina hanno creato il concetto di dolo “pieno:” si richiede in questo caso che il soggetto che ha proposto la denuncia querela sappia con certezza che il soggetto accusato non abbia commesso il reato e che lo abbia di ciò consapevolmente ingiustamente addebitato.
Il reato colposo: la negligenza o l’imprudenza e l’imperizia dell’autore
Un reato è invece colposo quando l’autore non ha la volontà di commettere il fatto illecito, ma lo causa per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti. In altre parole, il reo non vuole violare la legge, ma la viola per mancanza di diligenza o di perizia. Ad esempio, chi uccide una persona per aver perso il controllo dell’auto commette un omicidio colposo.
Per le contravvenzioni si risponde indifferentemente a titolo di dolo o colpa, andando tale distinzione a riversare effetti sul quantum della pena.
Ad esempio, i reati di abusi edilizi verranno puniti indifferentemente dalla coscienza e volontà di costruire un immobile sapendolo abusivo o dalla ignoranza circa la normativa di riferimento.
Le conseguenze sul piano processuale
La distinzione fra reati dolosi e colposi ha delle importanti conseguenze sul piano della responsabilità penale.
Infatti a volte l’assoluzione passa proprio attraverso la dimostrazione della mancanza dell’elemento soggettivo, ossia attraverso la dimostrazione che un determinato delitto non sia stato commesso con dolo ma per colpa, mentre in altre circostanze gli effetti, comunque favorevoli, si applicheranno sulla determinazione della pena.
Infine, in tema di elemento soggettivo si evidenzia che anche per le aggravanti esiste il principio della imputazione soggettiva, per cui ai sensi dell’art. 59 comma 2 si richiede la loro effettiva conoscenza o la colpevole ignoranza da parte del soggetto agente.
Questo breve articolo ripercorre sommariamente le differenze fra dolo e colpa, per ulteriori domande è sempre possibile contattarmi ai recapiti che trovate alla pagina https://www.penalistademiccolis.it/contatti/





