L’importanza del segreto professionale nel diritto penale 

L’importanza del segreto professionale nel diritto penale 

Nel voler sinteticamente analizzare il tema del segreto professionale in ambito penale occorre considerare tre norme: l’articolo 200 c.p.p., l’art. 622 c.p. e, per quel che concerne in particolare gli avvocati, anche l’art. 58 del codice deontologico forense. 

L’art. 622 c.p. punisce chiunque, avendo avuto notizia di un segreto in virtù della propria professione (ma anche del proprio ufficio stato o arte), lo rivela senza giusta causa o lo utilizza a proprio o altrui profitto. Occorre altresì che vi sia anche solo il pericolo che dalla diffusione rivelazione del segreto possa derivare un danno a chi lo ha rivelato al professionista. 

Lo scopo della norma è quello di tutelare la segretezza fra assistito e professionista che lo assiste, garantendo all’assistito di poter rilevare tutto ciò che ritiene utile al proprio legale senza che ciò venga rilevato all’esterno. 

A corollario di tale norma sostanziale vi è la norma processuale di cui all’art. 200 c.p.p. che prevede che gli avvocati e altri professionisti non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.  

Si specifica che non essendo un divieto assoluto il segreto professionale va opposto, vale a dire che il professionista dovrà dichiarare di volersene avvalere e quindi di non rispondere. 

Dato che la norma sul segreto professionale (da non confondersi con il dovere di riservatezza) ha lo scopo di vincolare il professionista e tutelare il cliente dello stesso, cosa succede se interesse del cliente sia che il professionista deponga su una circostanza e che quindi non si avvalga del segreto professionale?

In questo caso il professionista potrà deporre, ma il consiglio è quello di farsi rilasciare una dichiarazione con la quale espressamente l’imputato esoneri il professionista dal tenere il segreto professionale. Tale dichiarazione di esonero dal segreto professionale potrà essere scritta ed autenticata dal difensore dell’imputato o potrà essere rilasciata dall’imputato direttamente in udienza. 

Infine, la testimonianza resa in violazione del segreto professionale, ferma restando che rappresenta, per lo meno per gli avvocati, una violazione deontologica, è comunque utilizzabile nel processo penale. A stabilirlo vi è fra le altre anche la sentenza della Cassazione Penale, sez. II, 23/05/2017, n.46588 secondo la quale “la testimonianza del professionista resa in violazione dei doveri deontologici in tema di segreto professionale è comunque utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali previste a pena di inutilizzabilità”.