Colgo l’occasione di una recente sentenza di assoluzione ottenuta presso il Tribunale di Bari per analizzare brevemente le eventuali conseguenze penali connesse all’utilizzo dei canali televisivi a pagamento cosiddetti “pirata”.
Nel caso di specie l’imputato rispondeva del reato di ricettazione per aver acquistato illecitamente canali e programmi televisivi protetti dal diritto d’autore quali DAZN, sky ed altri.
Dagli atti emergeva tali canali fossero stati utilizzati solo dall’imputato, senza cioè che costui avesse a sua volta ulteriormente ceduto o condivisi con altri gli stessi.
Tale circostanza è decisiva ai fini della configurabilità o meno del reato di ricettazione in quanto la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21.12.2005 n. 47164, ha specificato che quando l’acquisto o la ricezione dei canali siano destinati ad un uso esclusivamente personale si configura solamente l’illecito amministrativo previsto dall’art. 174 ter l. 633/41 e non anche il reato di ricettazione.
A conferma di ciò peraltro correttamente era già stata contestato l’illecito amministrativo previsto proprio dall’art. 174 ter l. 633/41, sanzione amministrativa che l’imputato aveva regolarmente pagato.
Peraltro, in caso di mancato accoglimento della richiesta di assoluzione, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale – 16/06/2022, n. 149, avrebbe aperto al tema della applicabilità del principio del ne bis in idem, tematica che nel caso di specie non è stata oggetto di sentenza in quanto il Tribunale ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.